Discussione generale
Data: 
Mercoledì, 21 Luglio, 2021
Nome: 
Stefano Ceccanti

A.C. 3146-A

Grazie, Presidente. Non è stato un lavoro facile per nessuno, come non lo è quando arrivano testi di decreti molto, molto lunghi. Per questo sarebbe sempre preferibile poter lavorare su testi più delimitati, quando è possibile, perché ne guadagna la serenità, la calma e la prevedibilità delle decisioni di ciascuno di noi, però, posto questo, io penso che dobbiamo dichiararci tutti ampiamente soddisfatti del lavoro svolto nelle condizioni date.

Soprattutto, non si può dire che il ruolo del Parlamento è stato di mera ratifica, perché si tratta della conversione di un decreto, lo dice già il primo indicatore quantitativo. Noi siamo partiti da 67 articoli e siamo arrivati a 120, quindi dobbiamo obiettivamente dire che il lavoro dei parlamentari c'è stato ed è stato molto importante. Ma, fin qui, l'indicatore quantitativo è sempre molto rozzo, per cui dobbiamo scendere agli aspetti qualitativi per accennare rapidamente ai più importanti.

Io penso che i due complessivamente più importanti e di sistema siano, anzitutto, l'intervento sull'articolo 1, non l'articolo 1 del decreto, ma l'articolo 1 del disegno di legge con la norma di conversione. Lo dico anche ai fini di chi ci segue e cerca di consultare gli atti parlamentari: lo trovate alle pagine 44 e 45 del testo, trovate un arricchimento dell'articolo 1 per un emendamento molto ampio che è stato voluto, in origine, dal gruppo del PD, ma che ha trovato il consenso di tutti e che, in sostanza, struttura tre interventi di regia sul PNRR.

Anzitutto, costruisce una serie di obblighi per il Governo. Il Governo fornisce alle Commissioni parlamentari competenti le informazioni e i documenti utili per esercitare il controllo sul PNRR, ma gli fornisce anche i dati, gli atti le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei compiti, anche al fine di prevenire, di rilevare e di correggere eventuali criticità sull'attuazione e, comunque, trasmette anche alle Commissioni parlamentari competenti gli atti inviati agli organi dell'Unione europea relativamente all'attuazione del PNRR. Dopodiché, passato questo primo pezzo in cui ci sono i vincoli per il Governo, c'è un secondo pezzo di autovincolo che ci siamo dati sul lavoro delle Commissioni parlamentari, con alcune norme che cercano di rendere il controllo più efficiente e trasparente. Infine, il terzo aspetto, si punta a una collaborazione molto stretta tra le due Camere, in modo tale che il lavoro, anche informativo, non veda dei doppioni, ma possa funzionare in modo sinergico.

Quindi, da questo primo articolo del disegno di legge si ricava un'idea importante di controllo parlamentare, non c'è un rapporto a somma zero tra il Parlamento e il Governo. Il Parlamento non ha chiesto di cogestire PNRR: il PNRR è gestito dalle autorità di Governo, ai vari livelli di governo, ma serve che ci sia un Parlamento forte, interlocutore e controllore, perché dove c'è più trasparenza c'è anche più facilità nell'attuare questo Piano ambizioso; dove c'è, invece, oscurità, spesso a causa delle dinamiche autoreferenziali, le dinamiche si perdono, non si riesce a lavorare bene. Quindi, ognuno nel proprio ambito, Parlamento e Governo sono costruiti come organo che gestisce e controlla in maniera efficace.

Poi abbiamo anche alcune importanti correzioni all'articolo 2, che riguardano le modalità di funzionamento della cabina di regia, che derivano dal lavoro comune fatto con i colleghi del Comitato per la legislazione nel parere unanime che abbiamo rilasciato.

Mi sembra, poi, importante sottolineare anche l'articolo 8-bis, che è stato introdotto e che fa seguito ad un'iniziativa che mi ero assunto come presidente del Comitato per la legislazione, insieme al collega Brescia, in quanto presidente della Commissione affari costituzionali, per monitorare meglio l'attuazione di provvedimenti attuativi, che è un nodo classico che precede il problema del PNRR. Quanti decreti attuativi abbiamo visto annunciati in provvedimenti che, poi, non hanno visto la luce, di cui ci si è scordati semplicemente con un effetto annuncio. E, soprattutto, si introduce un obbligo di trasmissione alle Camere delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei provvedimenti attuativi, su cui il Governo sta, comunque, già ben lavorando.

Questi sono i due passaggi chiave. Al di là dell'articolo 2 con le correzioni sulla cabina di regia, direi che l'articolo 1 del disegno di legge con il controllo parlamentare e l'articolo 8-bis sui decreti attuativi sono il contributo maggiore che abbiamo dato come gruppi vari, non solo della maggioranza, ma anche con il contributo di alcuni colleghi dell'opposizione, che è stato significativo, per avere, nella gestione del PNRR, un equilibrio tra le istituzioni.

Molto spesso c'è, poi, il dubbio che il Parlamento, quando interviene ed emenda, complichi le cose, che sia solo il Governo che fa cose semplici e il Parlamento le complica. In questo caso sarebbe stato paradossale trattandosi di un decreto semplificazione. Ora, non che questo sospetto sia stato del tutto infondato per il passato, è accaduto in passato che molto spesso ci siano stati emendamenti incoerenti e così via. Qui, però, se li andiamo a vedere, i principali interventi sono di semplificazione ulteriore. Faccio solo un breve elenco: l'articolo 24-bis che assoggetta ad autorizzazione unica regionale interventi di costruzione e modifica di strutture ricettive, nonché le opere connesse alle infrastrutture indispensabili alle strutture stesse; l'articolo 31-bis che prevede misure per agevolare il riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato per gli impianti di biogas nell'ambito della produzione di biometano; l'articolo 31-ter che favorisce la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas; l'articolo 33-bis che rivede la disciplina del superbonus, al fine di agevolarne la fruizione rendendo, ad esempio, non rilevanti le violazioni della disciplina meramente formali, come ha già detto prima il relatore Morassut. Di grande rilievo, infine, in termini di diritti politici, anche la modifica all'articolo 38-bis, su cui si è battuto in particolare il collega Magi, che consente di sottoscrivere i referendum popolari con firma elettronica qualificata, così come le altre misure che potenziano l'amministrazione digitale e tutto ciò che favorisce una fruizione con strumenti moderni ai diritti politici, al di là di chi concretamente, poi, delle varie forze politiche e sociali che se ne potrà servire; in un caso o in un altro, è una crescita complessiva per la nostra qualità civile e politica.